Enpav

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L’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari,è stato creato con la legge numero 91 del 15 febbraio 1958. Tale ente ha subito,in seguito,una modifica sostanziale in quanto, dal 1° gennaio 1995,esso è diventato un ente associativo senza scopo di lucro e senza finalità commerciali. Tale ente è un ente con personalità giuridica di diritto privato e si occupa,principalmente di attività di assistenza e previdenza nei confronti della categoria dei Veterinari. Proprio per tutelare questa categoria, infatti, si istituì tale ente. Una delle caratteristiche principali dell’ente è la previsione di numerosissimi contributi a favore degli iscritti allo stesso. Ovviamente i contributi saranno diversi anche a seconda del reddito e di altri fattori.
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Organi dell’Enpav

enpavL’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari è formato da vari organi che sono: l’assemblea nazionale dei delegati, formata da delegati provenienti da tutte le provincie italiane;abbiamo poi la CDA, formata da un presidente, un vice presidente e nove consiglieri,spesso scelti tra i membri del Ministero della salute e tra quelli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;il comitato esecutivo,anch’esso formato da un presidente, un vicepresidente e, in questo caso, tre consiglieri; il collegio sindacale, formato dal presidente del collegio sindacale, dai sindaci effettivi ( per un numero di tre sindaci effettivi) e dai sindaci supplenti (per un numero di quattro sindaci supplenti); e gli organismi consultivi che si differenziano in base al settore di interesse, abbiamo così organismi che si occupano del settore legislativo, del settore istituzionale, del settore finanziario e del settore informazione.

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Come iscriversi e cancellarsi dall’ente

Qualora si venga iscritti negli Albi professionali dei veterinari, si è subito e automaticamente iscritti anche al registro dell’Enpav,senza bisogno di ulteriori formalità. Mentre ci si può facoltativamente iscrivere allo stesso ente qualora si tratti di veterinari che esercitano solo lavoro dipendente o autonomo per i quali sono iscritti ad altra forma di previdenza definitiva obbligatoria. In questo caso però si deve trattare della prima iscrizione all’Albo professionale e questa iscrizione deve,inoltre, essere stata effettuata dopo il 27 aprile 1991.

Inoltre possono iscriversi anche i veterinari che hanno compiuto 68 anni di età senza però aver maturato i 35 anni di contribuzione e che vogliono continuare ad effettuare i versamenti per poter conseguire la pensione di vecchiaia prevista dal nostro ordinamento.

Per effettuare la cancellazione dall’ente invece,se si vuole però mantenere l’iscrizione all’albo professionale,il veterinario deve presentare una domanda agli uffici dell’ente in cui siano accertati dei particolari suoi requisiti,ossia esso deve aver effettuato l’iscrizione all’albo professionale dopo il 27 aprile 1991, deve aver esercitato esclusivamente lavoro dipendente o lavoro autonomo e deve essere stato iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (insomma,sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l’iscrizione facoltativa all’ente). La cancellazione si considera avvenuta sin dal momento in cui la domanda viene spedita (questa data viene registrata grazie al timbro postale). Coloro che comunque,nonostante la cancellazione dall’Enpav, continuano ad essere iscritti all’albo professionale, devono comunque versare annualmente un contributo di solidarietà e devono spedire, sempre con scadenza annuale, il Modello 1 per far sì che gli uffici dell’ente possano conoscere i vari dati reddituali.

È comunque possibile,una volta che sia stata effettuata la cancellazione dall’ente nonostante il mantenimento dell’iscrizione all’Albo professionale, presentare una domanda per richiedere l’iscrizione all’ente stesso. Ovviamente,per poter ottenere la re iscrizione all’ente, si dovranno versare tutti i contributi nella misura minima così come essi sono fissati per l’anno in cui è stata presentata la domanda di re iscrizione all’ente stesso. Da questi contributi,però,dovrà essere detratto il contributo di solidarietà obbligatorio che colui che richiedere la re iscrizione ha già versato anno per anno.


Comunicazioni obbligatorie

Tutti i veterinari che sono iscritti agli Albi veterinari professionali,ossia tutti i veterinari anche non iscritti all’ente, devono ogni anno inviare notizie allo stesso ente,entro il 31 ottobre, del proprio reddito professionale che è stato prodotto in quell’anno, comprendendo in esso anche i compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale e quelli che sono stati conseguiti in seguito a partecipazioni lavorative occasionali e coordinate. Ovviamente, qualora si accerti che questi determinati soggetti non percepiscono dei redditi che possono essere assoggettati a contribuzione da parte dell’ente, essi potranno essere esentati dall’invio del Modello 1,sebbene questa eventualità debba essere accertata e registrata dall’ente.




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