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Aggiornato il 20 gennaio 20114 capitoli5 domande frequenti
allevamento

Le caratteristiche di un allevamento

L’allevamento in linea di massima è un luogo costituito da una tenuta all’aperto e una o più strutture chiuse, solitamente fuori dal centro abitato, in cui è presente un complesso ed uno staff qualificato che permette ai cani di venire curati, amati in condizioni ottimali e dove sono soggetti a riproduzione controllata. La cinofilia è un settore professionale in rapido e continuo aumento, e sempre più si sente la necessità di formare figure in grado di lavorarvi sotto più aspetti, sia a livello medico stretto, sia a livello imprenditoriale e gestionale. Si tratta di mansioni senz’altro piacevoli per chi ama gli animali e, sembra che siano diventate anche piuttosto remunerative a livello economico. Dunque una di quelle occasioni in cui un hobby, con un po’ di pazienza, capitali e professionalità, può trasformarsi in un buon lavoro. Ovvio che, quando si parla di riproduzione assistita e controllata, ci si aspetta che si riesca a non esagerare, non c’è bisogno di ricordare quanto il cane sia un essere vivente al nostro pari e quando diventi abominevole soltanto l’idea di produrre cuccioli in scala industriale per far soldi. Altra cosa ovvia è che l’allevamento cinofilo, a maggior ragione rispetto ad altri tipi di attività, non può basarsi sull’improvvisazione, ciò che è assolutamente indispensabile, oltre alla conoscenza approfondita dei cani, a livello medico ed a livello comportamentale, non avere il cruccio di vivere in aperta campagna. Perché un allevamento và seguito anche 24 ore al giorno, e gli animali che vi son ospitati non conoscono festività né ferie.

Allevamenti amatoriali e professionali

Gli allevamenti possono essere di due tipi: amatoriali o professionali. Gli amatoriali per essere definiti tali devono avere meno di trenta nascite annuali e non più di cinque fattrici, non hanno necessità di iscrizione alla CCIA (Camera di Commercio) e neppure al registro IVA, ma nel caso in cui si ottenesse reddito positivo sono tenuti a dichiararlo come "attività commerciale esercitata occasionalmente" ed a iscriversi al Registro Allevatori AUSL. Questo perché legalmente, un allevamento amatoriale non potrebbe fruttare un guadagno. Per quanto riguarda le normative per gli allevamenti professionali invece, sono molto precise e vanno pertanto rispettate senza giri di parole. In primo luogo c’è bisogno di avere una iscrizione regolare alla Camera di Commercio, nella categoria "Altri". Questo sarà possibile dopo aver richiesto ed ottenuto una valutazione positiva da parte dell’Ufficio Igiene dei Servizi Veterinari presso le A.S.L. insieme alla licenza necessaria per esercitare tale professione, ed alla denuncia di detenzione animali presso l'Unità Ambiente del Comune ove ha residenza l’allevamento. Riportiamo, a titolo informativo, il testo della normativa per aprire un Allevamento Amatoriale. Legge n.394 - 1993 e Decreto Ministeriale 349 – 1994 Un allevamento per potersi dire di qualità deve occuparsi di un numero limitato di razze, (massimo due o tre) in modo da specializzarsi su tutto ciò che riguarda queste razze, ma anche con lo scopo di garantire la salute fisica e mentale ottimale del cane. Un allevamento di valore possiede almeno una o due fattrici con ottimo pedigree, solitamente figlie di campioni. Ogni elemento di ciascuna nuova cucciolata và iscritto per legge ai registri dell’ENCI (Ente Nazionale della cinofilia Italiana), questo permetterà loro di partecipare a eventuali gare e mostre canine. Le mostre e le esposizioni sono un punto d’incontro tra vari addetti ai lavori, per cui diventano automaticamente una buona fonte di contatto tra allevatori e appassionati.

Le leggi in materia di allevamento

La legge prevede che un proprietario di un cane di sesso femminile che provveda a produrre con esso una cucciolata, diventa automaticamente un allevatore. A prescindere dall’età o dalla razza del cane stesso. Se le cucciolate sono poche e molto diluite nel corso degli anni l’allevatore è definito amatoriale, senza dunque un riconoscimento come tale a livello nazionale, anche per questo non è obbligato a inquadrare la propria “attività” a livello fiscale. L’autorizzazione concessa dall’ENCI a diventare a tutti gli effetti un allevatore professionista richiede che questi sia proprietario dei suoi cani almeno da un anno, che abbia tra loro almeno due femmine già madri di una cucciolata, appartenenti alla stessa razza e che abbiano ottenuto, durante una esposizione almeno la qualifica di “Molto Buono”. La richiesta sarà seguita da un controllo da parte delle autorità competenti degli spazi e delle strutture dell’allevamento, che verificherà se rispondono ai criteri per garantire una corretta crescita dei cuccioli. Secondo il testo della normativa vigente (Legge 23 agosto 1993, n. 349: Norme in materia di attività cinotecnica) la legge prevede che: Art. 1 - (Attività cinotecnica) 1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. Art. 2 - (Definizioni) 1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. 2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) (1) Si veda ora il D.M. 28 gennaio 1994: Definizione di "imprenditore agricolo", ai sensi dell'art. 2, comma 3,della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di attività cinotecnica" (Pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994), il cui articolo unico stabilisce quanto segue: Articolo unico Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità. Art. 3 - (Disciplina dell'attività cinotecnica) 1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). Art. 4 - (Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Gli spazi e la pulizia

Per tutelare l’incolumità e la salute dei cani ospiti dell’allevamento è indispensabile che l’area ad esso dedicato sia stata progettata e costruita secondo le norme previste dalla legge in materia. Gli spazi aperti, in particolari, devono essere a disposizione degli animali per il tempo minimo di almeno un’ora al giorno, poiché il movimento all’aperto è una parte fondamentale di moltissime razze (basti pensare a Boxer, Dobermann o Pastore tedesco) ma resta un coadiuvante di una sana crescita psicofisica di tutte le altre razze. Il contatto e l’interazione tra i cani dell’allevamento non è limitata, ma diventa controllata, fino a provvedere all’isolamento, nei confronti di cani che soffrono di qualche patologia o di animali esterni all’allevamento stesso. Questo per motivi legati all’igiene o semplicemente per scongiurare contagio di malattie.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza legale tra allevatore amatoriale e professionale?
    La distinzione principale risiede nel volume produttivo e negli obblighi fiscali. Un allevatore amatoriale produce meno di 30 cuccioli all'anno e mantiene al massimo 5 fattrici; non necessita di Partita IVA né iscrizione alla Camera di Commercio, ma deve registrarsi al Registro Allevatori locale. Diventa professionista chi supera questi limiti o richiede l'autorizzazione ENCI, diventando imprenditore agricolo a tutti gli effetti. Quest'ultimo deve iscrivere l'attività alla Camera di Commercio, ottenere licenze sanitarie e rispettare rigorosi standard strutturali verificati dalle ASL.
  • Come si ottiene il riconoscimento ufficiale di allevatore professionista tramite ENCI?
    Per ottenere l'autorizzazione ENCI, il richiedente deve essere proprietario dei cani da almeno un anno. È necessario detenere almeno due femmine della stessa razza, che siano già madri di cucciolate e abbiano conseguito la qualifica di 'Molto Buono' in esposizione. Successivamente, le autorità competenti effettueranno un sopralluogo per verificare che le strutture soddisfino i criteri normativi per garantire una corretta crescita e benessere dei cuccioli, assicurando che l'ambiente sia igienico e adatto allo sviluppo psicofisico degli animali.
  • Quali requisiti strutturali e di spazio sono obbligatori per un allevamento?
    Un allevamento deve disporre di aree aperte e strutture chiude, preferibilmente fuori dai centri abitati, progettate per garantire igiene e sicurezza. Per legge, ogni cane deve avere accesso a spazi esterni per almeno un'ora giornaliera, fondamentale per l'esercizio fisico e il benessere psicofisico. Gli spazi devono permettere il controllo delle interazioni tra i cani, prevedendo zone di isolamento per animali malati o nuovi ingressi, per prevenire contagi. La struttura deve superare i controlli sanitari dell'ASL prima dell'avvio dell'attività.
  • È vero che chiunque faccia partorire un cane diventa ufficialmente un allevatore?
    Sì, tecnicamente chi fa riprodurre una cagna diventa un allevatore, indipendentemente dall'età o dalla razza. Tuttavia, la definizione giuridica varia in base alla frequenza e al numero di cucciolate. Se le nascite sono sporadiche e limitate, si configura come attività amatoriale non imponibile fiscalmente. Se l'attività diventa sistematica o supera i limiti di legge (oltre 30 cuccioli/anno o 5 fattrici), si trasforma in impresa agricola soggetta a registrazione, licenze e controlli sanitari specifici. La semplice riproduzione occasionale non richiede quindi gli stessi oneri di un allevamento strutturato.
  • Perché è importante limitare il numero di razze allevate?
    Specializzarsi in due o tre razze massime garantisce una gestione competente e mirata, essenziale per preservare la salute fisica e mentale dei cani. Ogni razza ha esigenze genetiche, comportamentali e nutrizionali specifiche che richiedono conoscenze approfondite. Concentrarsi su poche linee di sangue permette di selezionare cani sani, con pedigree certificati e pronti per le esposizioni, evitando la produzione industriale indiscriminata. Questa approccio etico tutela la biodiversità canina e assicura ai futuri proprietari cuccioli equilibrati e privi di predisposizioni genetiche a patologie comuni.

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