Articolo 1
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Art. 1. 1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. 5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica. 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4
Articolo 2
1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività ; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività ; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale. 4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse
Articolo 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Articolo 4
1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Articolo 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 2, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Articoli 6 e 7
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore. 1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Domande frequenti
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Quali sono gli obblighi principali del proprietario di cane riguardo al guinzaglio e alla museruola?Il proprietario è civilmente e penalmente responsabile del cane e deve adottare misure preventive. Nelle aree urbane e nei luoghi pubblici, il cane deve essere condotto sempre con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri. Inoltre, è obbligatorio portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare qualora vi sia un rischio per l'incolumità di persone o altri animali, oppure su esplicita richiesta delle autorità competenti. Queste norme valgono salvo le aree dedicate ai cani indicate dai comuni.
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È possibile ottenere un 'patentino' per il proprietario di cane e chi ne ha l'obbligo?Sono stati istituiti percorsi formativi per i proprietari, il cui superamento rilascia un attestato denominato 'patentino'. L'organizzazione è affidata ai comuni in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e gli ordini veterinari. Non tutti i proprietari sono obbligati a frequentarli: la decisione spetta ai comuni, che valutano quali titolari devono seguire questi corsi basandosi sull'anagrafe canina regionale e sui rischi per la pubblica incolumità. Le spese del corso sono a carico del proprietario.
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Quali interventi chirurgici estetici sono vietati sui cani in Italia?La legge vieta severamente interventi chirurgici non curativi volti a modificare la morfologia del cane. Sono proibiti: la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e il taglio della coda. Quest'ultima pratica è permessa solo per le razze FCI che prevedono la caudotomia nello standard, ma deve essere effettuata entro la prima settimana di vita da un veterinario. Qualsiasi intervento estetico è considerato maltrattamento animale e punito penalmente, salvo casi strettamente curativi certificati.
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Cosa succede se il mio cane morde qualcuno o mostra aggressività?In caso di morsicatura o aggressione, i Servizi Veterinari attivano un accertamento sullo stato psicofisico dell'animale e sulla sua gestione. Se viene rilevato un rischio potenziale elevato, possono imporre misure preventive e richiedere un intervento terapeutico comportamentale. Il cane può essere inserito in un registro speciale: in tal caso, il proprietario è obbligato a stipulare un'assicurazione RC per danni a terzi e a usare guinzaglio e museruola in pubblico, oltre a seguire eventuali percorsi formativi.
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Chi non può possedere un cane secondo la normativa vigente?È vietato possedere o detenere cani a soggetti specifici per garantire la sicurezza pubblica. Tra i divieti rientrano: i minori di 18 anni, gli interdetti e gli inabili mentali. Inoltre, non possono avere cani i condannati per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio (con pena superiore a due anni), i delinquenti abituali, chi è sottoposto a misure di prevenzione e chi ha condanne per reati di maltrattamento animale. Questa norma mira a prevenire l'abuso e la pericolosità sociale.



