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Gli allevatori amatoriali possono essere di due tipi, quelli che allevano cardellini per farli riprodurre senza scopo di lucro e quelli che allevano questi uccellini senza scopi riproduttivi. Nel primo caso gli allevatori devono sostenere tutta la trafila burocratica necessaria per ottenere gli anellini da applicare alle zampette dei nuovi nati. Devono iscriversi al FOI, fare richiesta per ottenere gli anelli e poi rivolgersi agli uffici provinciali competenti per ottenere le autorizzazioni necessarie. Solo dopo essersi regolarizzati dal punto di vista burocratico possono cominciare a far riprodurre i loro cardellini. Nel secondo caso, ovvero, per gli allevamenti senza scopi riproduttivi, non è necessaria nessuna autorizzazione, ma si possono allevare liberamente una o più coppie di cardellini. I cardellini presenti in allevamento, però, devono essere regolarmente censiti e provvisti dell’anello alla zampetta. Senza iscrizione alla FOI è assolutamente vietato far riprodurre i cardellini.
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Gli allevatori di cardellini quando decidono di mettere in piedi la propria attività devono rispettare la normativa vigente in materia. La detenzione e l’allevamento dei cardellini, infatti, sono rigidamente regolamentati poiché si tratta di una specie protetta, appartenente alla fauna autoctona, per la quale è previsto il divieto di prelievo in natura. I cardellini non possono essere cacciati nel loro habitat naturale e di conseguenza gli unici esemplari allevabili e commercializzabili sono quelli già nati in cattività presso allevamenti autorizzati e certificati. In merito la legge è molto chiara e prevede una serie di autorizzazioni da richiedere presso gli uffici preposti nelle provincie di competenza. Ogni regione ha una propria normativa che si inserisce all’interno delle disposizioni imposte dalla legge quadro sull’avifauna protetta. Possono essere commercializzati solo canarini provvisti di anello inamovibile che viene rilasciato dal FOI e può essere applicato solo entro i primi sei giorni di vita. L’anello è fondamentale per censire i nuovi nati e tenere sotto controllo la popolazione detenuta in cattività. Quando si acquista un cardellino presso un allevatore o un rivenditore autorizzato bisogna accertarsi che l’esemplare sia provvisto di anello e all’atto dell’acquisto bisogna richiedere l’atto di cessione rilasciato dall’allevatore. I cardellini sprovvisti di questi due elementi non possono essere né venduti né acquistati poiché di provenienza sconosciuta. Il più delle volte, in questi casi, si tratta di esemplari catturati illegalmente in natura.
Le varietà più allevate dagli allevatori di cardellini sono essenzialmente due: il cardellino major e quello nostrano. Nel primo caso si tratta di cardellini provenienti dall’est europeo che devono il loro nome alle dimensioni maggiori rispetto ai cardellini comuni. Il major è lungo circa 15,5 centimetri e vive a est dei Monti Urali fino al Kazakistan e ai monti Altai. Il canarino nostrano, invece, è più piccolo e vive prevalentemente nelle regioni dell’Europa Occidentale. Tra le due varietà non esistono grosse differenze nel piumaggio. I cardellini major sono ottimi esemplari da allevamento, mentre i nostrani sono più inquieti e difficili da gestire, ma, sono più apprezzati per le loro doti canore. I cardellini nostrani, infatti, vengono selezionati da secoli per ottenere buoni cantori, mentre, i major vengono selezionati per ricavare buoni esemplari da allevamento e riproduzione.
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